Descrizione
NEL PERIODO DAL 15 MAGGIO AL 31 OTTOBRE E’ VIETATO:
- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie, residui di potatura, di giardinaggio o usare sostanze infiammabile nelle aree suddette;
- in prossimità delle aree boscate, nei terreni cespugliosi, lungo le strade ed in tutte quelle aree ricoperte da vegetazione facilmente infiammabile, ricadente nel territorio comunale di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare fornelli inceneritori che producono faville;
- fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglia;
- adoperare fuochi d’artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza le preventive autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette o stabili con annesse aree a verde, di cascinali, fienili e fabbricati agricoli, di strutture turistiche, artigianali e commerciali, ai titolari di diritti reali di terreni ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere entro il 15 maggio a proprie cure e spese:
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Alla pulizia e bonifica dei suddetti terreni dalla sterpaglia, vegetazione secca in genere, rifiuti o di qualunque altro materiale che possa essere fonte d’incendio, con la rimozione di ogni elemento o condizione, che possa rappresentare pericolo per l’incolumità o l’igiene pubblica;
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Alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade;
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Alla realizzazione di una fascia parafuoco in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e private e lungo i confini del fondo, avente una larghezza non inferiore a ml 10;
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Agli Enti pubblici proprietari di strade ed ai responsabili di cantieri edili e stradali, è fatto divieto di bruciare il materiale di risulta che invece dovrà essere destinato al recupero o avviato in discarica. Tutti residui provenienti dalla pulitura predetta dovranno essere immediatamente allontanati dal letto di caduta o lasciato in piccoli cumuli ciascuno non superiore ad un metro cubo steri;
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Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2025, 18:51