IMU 2024

IMU 2024 - Novità Anno 2024

Ultima modifica 12 aprile 2024

Argomenti :
Imposte

NOVITA’  ANNO 2024
NUOVA DEFINIZIONE DEL CONCETTO DI ABITAZIONE PRINCIPALE AI FINI DELL’ESENZIONE IMU – con la Sentenza n. 209/2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni in materia di IMU che disciplinavano la fattispecie dell’abitazione principale ai fini dell’esenzione del tributo. Le disposizioni in questione sono state censurate dalla Corte Costituzionale nella parte in cui subordinano la qualifica di abitazione principale e quindi del riconoscimento  dell’esenzione IMU alla presenza di un doppio requisito, dimora abituale e residenza anagrafica,  in capo all’intero nucleo familiare di cui fa parte il soggetto passivo IMU,  anziché in capo  solo a quest’ultimo. L’affermarsi di questo principio ha  dirette conseguenze sul riconoscimento dell’esenzione dell’abitazione principale per i coniugi  che abbiano residenza ed effettiva dimora in abitazioni distinte sia all’interno dello stesso Comune che in località diverse. Si deve ovviamente trattare di residenza e dimora  effettiva e non fittizia, quali presupposti  alla base di un principio non automatico,  ma che dovrà essere provato dal contribuente e minuziosamente controllato dagli uffici tributi comunali, in quanto facilmente suscettibile di elusione.

Per l’IMU 2024 trovano applicazione tutte le disposizioni introdotte dalla Legge n. 160/2019 – Legge di Stabilità 2020 – che all’ art 1 commi da 739 a 783 ha dettato e raccolto la nuova regolamentazione dell’Imposta Municipale Propria, così come modificate ed integrate dalle successive Leggi di Stabilità anni 2021 e 2022, oltre agli effetti della Sentenza Costituzionale n. 209/2022 sopra richiamata .
L’IMU deve essere pagata da tutti coloro che possiedono immobili (fabbricati, aree fabbricabili) a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione).

L’IMU NON E’ DOVUTA ai sensi dell’art 1 , commi 740 e 741, lett.b) e lett.c) della di Stabilità 2020 (L.n. 160/2019) e successive modificazioni:
- Per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le loro pertinenze nella misura massima di un C/6 , un C/2 e un C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo, fatta eccezione per le abitazioni di lusso classificate nelle categoria A1, A8 e A9;
- Per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definito dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22.4.2008 (G.U. n. 146/2008);
- Per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- Per l’immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei VF e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- Per i terreni agricoli;
Inoltre per disposizione regolamentare del Comune di Blufi sono esenti dal pagamento:
- gli immobili abitativi di proprietà di anziani o disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero, purché non occupati e a disposizione del proprietario;

AREE EDIFICABILI (art 1, comma 741, lett.d, e comma 746 L. n. 16072019)
Per le aree edificabili, così qualificate dai vigenti strumenti urbanistici il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato.
Con determina sindacale n. 60 del 27/12/2007 il comune ha determinato la soglia/valore al di sopra della quale l’ufficio tributi non eseguirà accertamenti;

VALORI AREE EDIFICABILI (Vedi Tabella B - Valori Aree Edificabili allegata alla presente pagina)

CITTADINI RESIDENTI ALL’ESTERO. 
A decorrere dall’anno 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria è ridotta al 50%. 

COMODATO GRATUITO (Art. 1 comma 746,lett.c), L 160/2019) gli immobili abitativi, esclusi gli A/1, A/8 e A/9, concessi in uso gratuito tra parenti di primo grado in linea retta (genitori/figli) possono usufruire della riduzione del 50 % della base imponibile purché ricorrano tutti i requisiti richiesti dalla Legge di Stabilità 2020, sopra citata ossia :
- registrazione del contratto;
- utilizzo da parte del comodatario dell’immobile come abitazione principale;
- possesso da parte del comodante di massimo 2 unità abitative e relative pertinenze, nello stesso Comune, di cui una utilizzata dal medesimo come abitazione principale e l’altra concessa in comodato al genitore o al figlio;
- possesso da parte del comodante di altri immobili purché non abitativi;
A fronte del possesso di tali requisiti il comodante applicherà all’immobile abitavo e alle pertinenze concesse in comodato una riduzione del 50 % della base imponibile di tali unità immobiliari (immobile abitativo oltre alle pertinenze nella misura massima di un C/6 , un C/2 e un C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo). 
Il contribuente dovrà presentare un autocertificazione mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell’anno di imposta, che attesti il possesso dei requisiti;

FABBRICATI STORICI E IMMOBILI INAGIBILI (art. 1, comma 747, L.n. 160/2019) la base imponibile su cui calcolare l’imposta è ridotta del 50% nei seguenti casi :
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del DLgs n. 42/2004.
b) per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità è accertata dall’Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (DPR 445/2000) che attesti la dichiarazione di inagibilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato . Perché sia riconosciuta l’agevolazione la fatiscenza del fabbricato non può essere superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

PAGAMENTO IMU ANNO 2024
Il pagamento dell’imposta da effettuare con modello F24 è dovuto in due rate :
Acconto entro il 16 giugno 2024
Saldo entro 16 dicembre 2024

ALIQUOTE IMU ANNO 2023
Con delibera di Consiglio Comunale nr. 50 del 20.12.2023 sono state approvate le aliquote IMU 2024.

VEDI TABELLA ALLEGATA (Vedi Tabella Aliquote IMU 2024 allegata alla presente pagina)

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER IL CALCOLO DELL’IMPOSTA
Fabbricati:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

PAGAMENTO IMU
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 indicando il Codice Catastale del Comune di Blufi che è M268 e utilizzando i seguenti codici tributo:
- 3912 per le abitazione principale e pertinenze delle categorie catastali A1, A8 e A9
- 3916 per le aree fabbricabili
- 3918 per altri fabbricati
- 3925 per la quota statale per tutti i fabbricati con la categoria catastale D
- 3930 per la quota comunale per tutti i fabbricati con la categoria catastale D
- 3918 per immobili merce
- 3913 per fabbricati rurali

Per i contribuenti residenti in Italia è obbligatorio utilizzare l’F24, i contribuenti che risiedono all’estero possono utilizzare l’IBAN del Comune ed effettuare un bonifico dalla loro banca estera indicando il codice fiscale relativo al contribuente e l’annualità. 

I residenti estero senza conto corrente in Italia possono fare un bonifico nel modo seguente:
Intestazione: Comune di BLUFI 
IBAN: IT 60 U 07601 03200 001059325934
BIC: BPPIITRRXXX

La copia delle operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli al seguente e-mail tributi@comune.blufi.pa.it

Il versamento minimo IMU è di 12,00 euro annui.

CALCOLO IMU: COME DETERMINARE LA BASE IMPONIBILE

Per calcolare l’IMU è necessario partire dalla base imponibile, alla quale bisognerà applicare l’aliquota stabilita dal Comune.
Questo calcolo può essere fatto automaticamente tramite il calcolatore a disposizione dei contribuenti sul sito del Comune, al seguente link:
Calcolo IMU Comune di Bompietro

Sito del Catasto per la consultazione delle proprie rendite catastali

AVVERTENZE
Il contribuente può avvalersi del Ravvedimento operoso per sanare in autoliquidazione il tardivo/omesso versamento.
In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento (ed altre omissioni) si applicano le sanzioni amministrative e gli interessi moratori secondo la vigente disciplina.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, consultare il sito internet all’indirizzo: www.comune.blufi.pa.it ovvero rivolgersi direttamente al personale dell’Ufficio Tributi sito in p.zza Municipio, 1 tel. 0921648919 - e-mail:  tributi@comune.blufi.pa.it - PEC: uff.tributi@pec.comune.blufi.pa.it

Orario apertura: Martedì ore 9:30-12:30 e 15:30-17:30 / Giovedì ore 9:30-12:30

 

Documenti

Modulistica

 

All.1_Prospetto aliquote IMU 2024
12-04-2024

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