Città di Blufi (PA)


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Pubblicazioni > Albo Pretorio




Comune di Blufi (PA)

info
@comune.blufi.pa.it

Per contattarci:
Telefono: 0921/648911
Fax: 0921/648425

L'Albo pretorio è il luogo dove vengono esposti tutti gli atti emanati dal Comune e gli atti destinati ai cittadini che, per assenza o irreperibilità, non sono stati loro consegnati. Questa sezione del sito è la sua versione on line. Sono presenti gli atti non scaduti, organizzati per ente che li ha erogati (AUSL, altri Comuni, Ministeri, ...), numero di protocollo o data di scadenza. Per prendere visione degli atti degli altri anni è necessario rivolgersi all'ufficio.

Il cittadino può prendere visione di:

  • deliberazioni del Consiglio Comunale
  • deliberazioni della Giunta Comunale
  • determine di Area
  • bandi di concorso
  • avvisi di gare d’appalto e aste pubbliche
  • varianti al Piano Regolatore Generale
  • elenco concessioni edilizie
  • elenco abusi edilizi ordinanze,
  • variazioni e avvisi provenienti dagli uffici comunali
  • pubblicazioni di atti insoluti o non notificati dai Vigili Urbani
  • graduatorie di ammissione al contributo per attività imprenditoriali
  • elenco degli oggetti smarriti

E’ previsto, per legge, che altri enti (Ministeri, Intendenza di Finanza, Prefettura, Provincia, Tribunale, AUSL, Consorzi, Aziende Municipalizzate, Opere Pie, Esattoria della Cassa di Risparmio, Case di Riposo, IACP, FCR), espongano all’Albo Pretorio gli atti amministrativi da loro prodotti:

  • deliberazioni ordinanze
  • bandi di concorsi e di borse di studio
  • avvisi di ingiunzione a pagamento
  • elenco dei sequestri avvisi ad opponendum - bollettino nazionale concorsi ed impieghi (in consultazione)
  • bollettino ufficiale lotterie nazionali (in consultazione)
  • avvisi di vendita all’asta

All’Albo Pretorio sono esposti anche atti inviati da altri enti che, discrezionalmente, ritengono opportuno divulgarne l’informazione. Coloro che desiderano pubblicare un documento devono rivolgersi all'Archivio Generale.
Per la consultazione del materiale in bacheca occorre rivolgersi alla portineria dell’Albo Pretorio. Nessun atto può essere portato fuori dal Comune.

Legge 18 giugno 2009, n. 69
recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,la competitività nonché in materia di processo civile

Art. 32. Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea

1. A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.
2. Dalla stessa data del 1º gennaio 2010, al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all'adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all'indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 possono essere attuati mediante utilizzo di siti informatici di altre amministrazioni ed enti pubblici obbligati, ovvero di loro associazioni.
4. Al fine di garantire e di facilitare l'accesso alle pubblicazioni di cui ai commi 1 e 2 il CNIPA realizza e gestisce un portale di accesso ai siti di cui al medesimo comma1.
5.
A decorrere dal 1º gennaio (ora vale luglio) 2010 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 22 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2005, al progetto «PC alle famiglie», non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. È fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

La pubblicazione dei testi non ha carattere di ufficialità. Copia degli atti deve essere rilasciata dai competenti uffici comunali per gli usi consentiti dalla legge.

Sez.->

DELIBERE E DETERMINE

BANDI E PUBBLICAZIONI

ELENCHI

Albi

Delibere di Giunta
Comunale

Delibere di Consiglio Comunale

Determine di Area

Bandi - Concorsi - Aste pubbliche

Ordinanze Sindacali

Bilancio C.d.G.

Pubblicaz.

Assenze del Personale

Anagrafe prestazioni

Albo beneficiari

Atti matrimon.

Istanze mod. Nome

ANNO

2010

2010

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2010

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2010

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